Art. 1.

      1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

      «3-ter. Il contribuente che ha figli in età scolare e che dichiara un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 30.000 euro può dedurre, dalla dichiarazione dei redditi, le spese per l'acquisto obbligatorio di libri di testo scolastici fino ad un importo annuo non superiore a 1.000 euro, previa attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da cui si possano evincere con chiarezza l'opera acquistata e il prezzo pagato».